In accordo con il Governo il 14 marzo sindacati e imprese hanno firmato un protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da nuovo Coronavirus e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Le premesse fondamentali sono:
- Le imprese sono obbligate ad adottare il protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal DPCM dell’11 marzo 2020.
- Bisogna potenziare i cicli di pulizia e disinfezione con detergenti sanificanti.
- E’ importantissimo affidarsi ad un partner formato e competente
- Non esiste garanzia di risultato duraturo e definitivo ed è sempre necessario condurre un comportamento atto a salvaguardare la propria salute e quella altrui: gli interventi di sanificazione sono tanto più efficaci quanto più solida è la collaborazione degli utenti degli ambienti (aprire spesso le finestre, pulire autonomamente la propria postazione di lavoro, lavarsi le mani spesso rimangono REGOLE FONDAMENTALI).
Pulizia e sanificazione in azienda (in presenza di casi COVID 19)
Qualora gli ambienti di lavoro aziendali siano stati interessati dalla presenza di una persona risultata positiva al COVID-19, si procede alla pulizia ed alla sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute:
- I luoghi e le aree potenzialmente contaminati da COVID-19 devono essere sottoposti a completa pulizia e successiva sanificazione prima di essere nuovamente utilizzati.
- Durante le operazioni di pulizia e sanificazione con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.
- Tutte le operazioni di pulizia e sanificazione devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e devono essere seguite le misure previste da protocollo per la rimozione in sicurezza dei DPI:
- Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto, i DPI riutilizzabili vanno decontaminati.
- La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.
Pulizia e sanificazione in azienda (in assenza di casi COVID 19)
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. E’ preferibile lo svolgimento delle attività di pulizia e disinfezione al di fuori degli orari di attività del cliente. Qualora questo non sia possibile e si imponga quindi una distanza interpersonale minore di 1 metro, gli operatori devono essere dotati sempre di mascherine ed altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) in conformità alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Pulizia spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori bevande/snack)
Occorre garantire la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica con appositi detergenti di mensa, spogliatoi, aree fumatori, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
COSA DISINFETTARE
Volumi d’aria (sia in aree civili che in aree produttive)
Superfici di contatto quali:
- Maniglie
- Superfici di sanitari e arredi nei servizi igienici
- Superfici di lavoro e appoggio
- Cellulari, tablet, apparecchi telefonici e citofonici
- Tastiere, mouse, PC, comandi e quadri comandi, interruttori
- Display e tasti di distributori bevande/snack
- Superfici utilizzate da utenti esterni
LUOGHI CON OBBLIGO DI SANIFICAZIONE
- Attività Commerciali
- Negozi e Uffici
- Ristoranti e Bar
- Hotel e Bed & Breakfast
- Scuole e Asili Nido
- Automezzi e Camper
- Ambienti industriali
- Studi Medici e Dentistici
- Ambulatori veterinari
- Palestre e Centri Fitness
- Chiese e luoghi di Culto
- Cinema e luoghi di svago
- Case di Riposo e di Cura
- Laboratori Analisi
CONTRIBUTI PER LE SPESE DI POTENZIAMENTO PRESIDI SANITARI E PROCEDURE DI SANIFICAZIONE (D.L. 18 del 17/03/20 «Cura Italia»)
All’articolo 64 del D.L. n° 18 del 17/03/20, viene indicata la possibilità di un credito d’imposta per il 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro. Tale riconoscimento dovrà essere confermato a seguito di un decreto del Ministro dello sviluppo economico che stabilirà le modalità di applicazione e di fruizione del credito.